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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Decreto
Legislativo 6 settembre 2001, n. 368
Attuazione della
direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES. (G.U. n. 235 del 9-10-2001).
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato concluso dalla CES, dall'UNICE e dal CEEP;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, ed, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2001;
Acquisiti i pareri delle permanenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 9 agosto 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Apposizione del termine
1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
2. L'apposizione del termine e' priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale
sono specificate le ragioni di cui al comma l.
3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi
dall'inizio della prestazione.
4. La scrittura non e' tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia
superiore a dodici giorni.
Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce, tra l'altro, che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare decreti aventi valore di legge e regolamenti.
- La direttiva n. 1999/70/CE, e' pubblicata in G.U.C.E n. L 175 del 10 luglio 1999.
- La legge 29 dicembre 2000, n. 422, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2000". L'art. 1, commi 1 e 3 e' il seguente:
"1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli
allegati A e B
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle
Commissioni competenti per materia, nonche', nei casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), della commissione
parlamentare per le questioni regionali;
decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il
parere delle commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni".
Art. 2.
Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali
1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato quando l'assunzione sia
effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento
dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo
complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente
distribuiti e nella percentuale non superiore al quindici per cento dell'organico aziendale che, al 1 gennaio dell'anno a
cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta
percentuale puo' essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione della
direzione provinciale del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni
sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al
presente articolo.
Art. 3.
D i v i e t i
1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non e' ammessa:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unita' produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei
mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano
riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che
tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo
8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unita' produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto
al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a
termine;
d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Note all'art. 3:
- La legge 23 luglio 1991, n. 223, reca "Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia
di mercato del lavoro". L'art. 4 della succitata legge cosi' recita:
"Art. 4 (Procedura per la dichiarazione di mobilita). –
1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di
attuazione del programma di cui all'art. 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori
sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facolta' di avviare le procedure di mobilita' ai sensi del
presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
nonche' alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve
essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria puo' essere effettuata per il tramite dell'associazione dei
datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a
porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilita'; del numero, della
collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente
impiegato; dei tempi di attuazione del programma di mobilita'; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le
conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni
patrimoniali diverse da quelle gia' previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Alla
comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui
all'art. 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il
numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere
contestualmente inviate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle
rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo
scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di
utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti
di solidarieta' e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di
personale, e' esaminata la possibilita' di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a
facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono
farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione dell'impresa. Quest'ultima da' all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga
comunicazione scritta puo' essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la
realizzazione di un accordo.
Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilita' sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi
6 e 7 sono ridotti alla meta'.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta' di
collocare in mobilita' gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il
recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilita', con
l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento,
dell'eta', del carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle modalita' con le quali sono stati applicati i criteri
di scelta di cui all'art. 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione competente, alla commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma
2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilita' i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello
risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza
rispetto a quella dovuta ai sensi dell'art. 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da
effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in
mobilita'.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento
totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'art. 2103
del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della
forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di
integrazione salariale, rientrano in azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e
nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita' produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in piu'
regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi
vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
fatto che le decisioni relative all'apertura delle procedure di cui al presente articolo siano assunte dal datore di lavoro
da un'impresa che lo controlli. Il datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire a propria difesa la mancata
trasmissione, da parte dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato
l'apertura delle predette procedure.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30 marzo
1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'art. 4-bis, nonche' il
decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36.".
- L'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' il seguente:
"Art. 24 (Norme in materia di riduzione del personale).
- 1. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12 e 15-bis, e all'art. 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese
che occupino piu' di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attivita' o di
lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unita' produttiva, o
in piu' unita' produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i
licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima
riduzione o trasformazione.
2. Le disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano anche quando le imprese di cui al medesimo comma
intendano cessare l'attivita'.
3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di
cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto dall'art. 5, comma 4, e' dovuto dalle imprese di cui all'art. 16, comma 1,
nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilita' spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei casi di
accordo sindacale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di
fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attivita' stagionali o saltuarie. 5. La materia dei licenziamenti collettivi
per riduzione di personale di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato
dall'art. 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e' disciplinata dal presente articolo.
5. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente
legge.".
- L'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' il seguente:
"2. I lavoratori in mobilita' possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici
mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e' pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19
gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto
venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello
previsto dal comma 4.".
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca "Attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n.
89/655/ CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/ CEE, n. 90/679/CEE, n. 93/88/CEE, n.
97/42/CE e n. 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro".
L'art. 4 cosi' recita:
"Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto). - 1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura
dell'attivita' dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o
dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute
dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i
criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente
alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento e' custodito presso l'azienda ovvero l'unita' produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di
cui all'art. 8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui
all'art. 8;
c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e
comunque, di gestione dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini
della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e
della protezione;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro
salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione;
e) prende le misure appropriate affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle
zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni aziendali in
materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuali messi a loro disposizione;
g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo
sui processi e sui rischi connessi all'attivita' produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e da' istruzioni affinche' i lavoratori,
i) in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
j) informa il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
k) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di
sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed
alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute
della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal
lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le
cause e le circostanze dell'infortunio, nonche' la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro e' redatto
conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, e successive modifiche, ed e' conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino
all'emanazione di tale decreto il registro e' redatto in conformita' ai modelli gia' disciplinati dalle leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d); q) adotta le
misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonche' per il caso di pericolo
grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle dimensioni dell'azienda, ovvero
dell'unita' produttiva, e al numero delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in
collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui
sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del
processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unita' produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al
lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o piu' decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', sentita la
commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura
dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di
cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attivita' industriali di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o
notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari,
alle aziende estrattive ed altre attivita' minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', sentita la commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresi' definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosita', nei quali e' possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione
e protezione in aziende ovvero unita' produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato
nell'allegato I; b) i casi in cui e' possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera h),
degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorieta' di visite ulteriori, allorche' si
modificano le situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota [1] dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari,
nonche' delle aziende che occupano fino a dieci addetti non e' soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma e'
tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento
degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in
ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonche' le aziende che occupano fino a
dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o piu'
decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva
competenza.
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente
decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi
comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai
predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la
richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.".
Art. 4.
Disciplina della proroga
1. Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la
durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga e' ammessa una sola volta e a condizione
che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attivita' lavorativa per la quale il contratto e' stato
stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine
non potra' essere superiore ai tre anni.
2. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine
stesso e' a carico del datore di lavoro.
Art. 5.
Scadenza del termine e sanzioni Successione dei contratti
1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai
sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per
ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per
cento per ciascun giorno ulteriore.
2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero
oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti
termini.
3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di
scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata
superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna
soluzione di continuita', il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo
contratto.
Art. 6.
Principio di non discriminazione
1. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima
mensilita', il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a
tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di
classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non
sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
Art. 7.
Formazione
1. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dovra' ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle
caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del
lavoro.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi possono
prevedere modalita' e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunita' di
formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilita'
occupazionale.
Art. 8.
Criteri di computo
1. Ai fini di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori con contratto a tempo determinato sono
computabili ove il contratto abbia durata superiore a nove mesi.
Nota all'art. 8:
- La legge 20 maggio 1970, n. 300, reca: "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta'
sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento". L'art. 35 della succitata legge cosi'
recita:
"Art. 35 (Disposizioni finali e penali). –
1. Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'art. 27,
della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa piu' di
quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano piu' di cinque dipendenti.
2. Le norme suddette si applicano, altresi', alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso
comune occupano piu' di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano
piu' di cinque dipendenti anche se ciascuna unita' produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.
3. Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad
applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante.".
Art. 9.
Informazioni
1. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi definiscono le
modalita' per le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato circa i posti vacanti che si rendessero
disponibili nell'impresa, in modo da garantire loro le stesse possibilita' di ottenere posti duraturi che hanno gli altri
lavoratori.
2. I medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono modalita' e contenuti delle informazioni da rendere alle
rappresentanze dei lavoratori in merito al lavoro a tempo determinato nelle aziende.
Art. 10.
Esclusioni e discipline specifiche
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo in quanto gia' disciplinati da specifiche normative:
a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni;
b) i contratti di formazione e lavoro;
c) i rapporti di apprendistato, nonche' le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro che,
pur caratterizzate dall'apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di lavoro.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e
gli operai a tempo determinato cosi' come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.
375.
3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi e' ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di
speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o
nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Dell'avvenuta assunzione
deve essere data comunicazione al centro per l'impiego entro cinque giorni. Tali rapporti sono esclusi dal campo di
applicazione del presente decreto legislativo.
4. E' consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purche' di durata non superiore a cinque
anni, con i dirigenti, i quali possono comunque recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione
dell'articolo 2118 del codice civile. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto
legislativo, salvo per quanto concerne le previsioni di cui agli articoli 6 e 8. 5. Sono esclusi i rapporti instaurati con le
aziende che esercitano il commercio di esportazione, importazione ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli.
5. Restano in vigore le discipline di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 10 della
legge 8 marzo 2000, n. 53, ed all'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a
tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e' affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i
contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attivita' per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche
in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalita', ivi comprese le attivita' gia' previste nell'elenco allegato al
decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;
c) per l'intensificazione dell'attivita' lavorativa in determinati periodo dell'anno;
d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi. Sono esenti da limitazioni quantitative i
contratti a tempo determinato stipulati a conclusione di un periodo di tirocinio o di stage, allo scopo di facilitare
l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, ovvero stipulati con lavoratori di eta' superiore ai cinquantacinque anni, o
conclusi quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel
tempo aventi carattere straordinario o occasionale.
8. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato non rientranti nelle tipologie di cui al comma
7, di durata non superiore ai sette mesi, compresa la eventuale proroga, ovvero non superiore alla maggiore durata
definita dalla contrattazione collettiva con riferimento a situazioni di difficolta' occupazionale per specifiche aree
geografiche. La esenzione di cui al precedente periodo non si applica a singoli contratti stipulati per le durate suddette
per lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano identiche a quelle che hanno formato oggetto di altro contratto a
termine avente le medesime caratteristiche e scaduto da meno di sei mesi.
9. E' affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, la
individuazione di un diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica,
esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorativa con contratto a tempo determinato per le
ipotesi gia' previste dall'articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56. I lavoratori assunti in base al
suddetto diritto di precedenza non concorrono a determinare la base di computo per il calcolo della percentuale di
riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
10. In ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il
lavoratore puo' esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volonta' al datore di lavoro entro tre mesi
dalla data di cessazione del rapporto stesso.
Note all'art. 10:
- La legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, reca: "Norme in materia di promozione
dell'occupazione".
- Il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, reca: "Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge 23
ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei
relativi contributi". L'art. 12, comma 2, del succitato decreto legislativo cosi' recita:
"2. Ai fini della distinzione di cui al comma 1 le locuzioni di salariato fisso a contratto annuo e categorie similari
contenute in leggi, atti aventi forza di legge ed atti amministrativi sono equivalenti a quella di operaio a tempo
indeterminato, ferma restando per ogni altra locuzione l'equivalenza a quella di operaio a tempo determinato.".
- Si riporta il testo dell'art. 2118 del codice civile:
"Art. 2118 (Recesso dal contratto a tempo indeterminato).
1. Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine
e nei modi stabiliti [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equita'.
In mancanza di preavviso, il recedente e' tenuto verso l'altra parte a un'indennita' equivalente all'importo della
retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
La stessa indennita' e' dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di
lavoro.
- Per quanto riguarda la legge 23 luglio 1991, n. 223, si veda alla nota dell'art. 3.
- La legge 8 marzo 2000, n. 53, reca: "Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla
cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'.". L'art. 10 della succitata legge recita:
"Art. 10 (Sostituzione di lavoratori in astensione).
1. L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa
dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificata dalla presente legge, puo' avvenire anche
con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio dell'astensione, salvo periodi superiori previsti dalla
contrattazione collettiva.
2. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume lavoratori con
contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla presente legge, e' concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento.
Le disposizioni del presente comma trovano applicazione fino al compimento di un anno di eta' del figlio della
lavoratrice o del lavoratore in astensione e per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.".
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, reca:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)". L'art. 75 della
succitata legge recita:
"Art. 75 (Incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani).
1. Per favorire l'occupabilita' dei lavoratori anziani, a decorrere dal 1 aprile 2001, ai lavoratori dipendenti del settore
privato che abbiano maturato i requisiti minimi di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come
modificata ai sensi dell'art. 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per
l'accesso al pensionamento di anzianita', e' attribuita la facolta' di rinunciare all'accredito contributivo relativo
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme
sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facolta' e per il periodo considerato ai commi
2 e 3, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative.
2. La facolta' di cui al comma 1 e' esercitabile a condizione che:
a) il lavoratore si impegni, al momento dell'esercizio della facolta' medesima, a posticipare l'accesso al
pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima scadenza utile prevista dalla normativa vigente
e successiva alla data dell'esercizio della predetta facolta';
b) il lavoratore e il datore di lavoro stipulino un contratto a tempo determinato di durata pari al periodo di cui alla
lettera a).
3. La facolta' di cui al comma 1 e' esercitabile piu' volte. Dopo il primo periodo, tale facolta' puo' essere esercitata
anche per periodi inferiori rispetto a quello indicato al comma 2, lettera a). 4. All'atto del pensionamento il trattamento
liquidato a favore del lavoratore che abbia perfezionato il diritto al pensionamento esercitando la facolta' di cui al
comma 1 risulta pari a quello che sarebbe spettato alla data di inizio del periodo di cui al comma 2, sulla base
dell'anzianita' contributiva maturata a tale data. Sono in ogni caso salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico
spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo di cui ai commi 2 e
3.
5. Per i lavoratori i quali abbiano raggiunto un'anzianita' contributiva non inferiore ai 40 anni, prima del
raggiungimento dell'eta' di 60 anni se donna e 65 anni se uomo, e che scelgano di restare in attivita', il 40 per cento
della contribuzione versata sul reddito di attivita' e' destinato alle regioni di residenza ed e' finalizzato al finanziamento
di attivita' di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle famiglie; il restante 60 per cento concorre all'incremento
dell'ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo, a decorrere dal compimento dell'eta' di
quiescenza.
6. Con uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo, con
particolare riferimento all'esercizio della facolta' di cui al comma 1, alla verifica della sussistenza delle condizioni di
cui al comma 2 e alla reiterabilita' della facolta' medesima di cui al comma 3.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, recita: "Elenco che determina le attivita' a
carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del
contratto di lavoro a tempo determinato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni, reca: "Elenco che
determina le attivita' a carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo, lettera a), della legge l8 aprile 1962, n.
230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato".
- La legge 28 febbraio 1987, n. 56, reca: "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro". L'art. 23, comma 2,
della succitata legge cosi' recita: "2. I lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorativa con contratto a tempo
determinato nelle ipotesi previste dall'art. 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa
azienda, con la medesima qualifica, a condizione che manifestino la volonta' di esercitare tale diritto entro tre mesi
dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.".
- La legge 23 luglio 1991, n. 223, reca: "Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia
di mercato del lavoro". L'art. 25, comma 1, della succitata legge cosi' recita: "1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, i
datori di lavoro privati, che, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai competenti organi di collocamento, hanno facolta' di
assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa. Tali datori di lavoro sono tenuti, quando occupino piu' di
dieci dipendenti e qualora effettuino assunzioni, ad eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamento
obbligatorio, a riservare il dodici per cento di tali assunzioni ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma
5, anche quando siano assunzioni a termine ai sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, purche'
rapportate al tempo annuale di lavoro.".
Art. 11.
Abrogazioni e disciplina transitoria
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate la legge 18 aprile 1962, n. 230, e
successive modificazioni, l'articolo 8-bis della legge 25 marzo 1983, n. 79, l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n.
56, nonche' tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel
presente decreto legislativo.
2. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1, le clausole dei contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987 e vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia
fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla
scadenza.
4. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale previste dal decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367, non si applicano le norme di cui agli articoli 4 e 5.
Note all'art. 11:
- La legge l8 aprile 1962, n. 230, recava: "Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.".
- La legge 25 marzo 1983, n. 79, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 1983,
n. 17, recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione".
- La legge 28 febbraio 1987, n. 56, reca: "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro". L'art. 23, concerneva:
"Disposizioni in materia di contratto a termine".
- Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, cosi' recita: "Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano
nel settore musicale in fondazioni di diritto privato". Gli articoli 4 e 5 del succitato decreto legislativo cosi' recitano:
"Art. 4 (Personalita' giuridica delle fondazioni e norme applicabili). - 1. Le fondazioni di cui all'art. 1 hanno personalita'
giuridica di diritto privato e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice
civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.".
"Art. 5 (Deliberazione di trasformazione). - 1. La deliberazione di trasformazione deve essere assunta dall'organo
dell'ente competente in materia statutaria, nella forma di atto pubblico, entro il termine di tre anni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. Per gli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il termine decorre dall'adozione del
decreto previsto dall'art. 2, comma 2.
2. Alla seduta devono prendere parte i componenti in carica eventualmente nominati dallo Stato, dalla regione e dal
comune. L'organo puo' deliberare in loro assenza nella terza seduta consecutiva nella quale l'argomento e' posto
all'ordine del giorno.
3. La fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia assorbe la "Fondazione
gestione autonoma dei concerti di Santa Cecilia", assumendo la titolarita' di tutti i rapporti attivi e passivi di tale ultima
fondazione.".
Art. 12.
S a n z i o n i
1. Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'articolo 6, il datore di lavoro e' punito con la sanzione
amministrativa da L. 50.000 (pari a 25,82 euro) a L. 300.000 (pari a 154,94 euro). Se l'inosservanza si riferisce a piu' di
cinque lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 (pari a 154,94 euro) a L. 2.000.000 (pari a
1.032,91 euro).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 settembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Ruggiero, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli.